Art. 17. L'ordinamento della Unita' Sanitaria Locale 1. Sono organi della Unita' Sanitaria Locale il Collegio dei revisori ed il Direttore generale. 2. Tutti i poteri di gestione nonche' la rappresentanza della USL sono riservati al Direttore generale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 502. Al Direttore generale sono attribuite le competenze indicate all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 502. In particolare il Direttore generale assicura la predisposizione degli atti relativi alla programmazione sanitaria locale di cui all'art. 12 e adotta il regolamento generale approvato dalla Giunta regionale che definisce le modalita' di funzionamento della Unita' Sanitaria Locale. 3. Il Direttore generale e' coadiuvato dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo, dal Consiglio dei sanitari e dal Coordinatore dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del D.Lgs. 502/1992. Il Direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente o attraverso delega, nell'ambito del regolamento generale, al Direttore amministrativo, al Direttore sanitario e al Coordinatore dei servizi sociali. Sono riservati al Direttore generale gli atti previsti dai commi 1 e 6 dell'art. 3 del D.Lgs. 502 nonche' la nomina, il rinnovo dei responsabili delle strutture organizzative della Unita' Sanitaria Locale, l'incarico del Coordinatore dei Servizi Sociali. 4. Il Direttore generale assicura che gli atti dell'Azienda siano sottoposti al parere del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario, obbligatoriamente ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 502, nonche' al parere del Consiglio dei sanitari, obbligatoriamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 502. Il regolamento generale della Unita' Sanitaria Locale stabilisce i casi nei quali sia richiesto il parere obbligatorio del Coordinatore dei Servizi Sociali. 5. Il Direttore generale e' nominato con delibera della Giunta regionale, conformemente ai modi e ai tempi indicati dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590. 6. Il rapporto di lavoro e' definito e disciplinato secondo quanto disposto ai commi 6 e 8 dell'art. 3 del D.Lgs. 502. L'efficacia della nomina e' subordinata alla stipula dell'apposito contratto tra il Presidente della Giunta regionale ed il Direttore generale. 7. Costituiscono causa di non procedibilita' alla nomina e di decadenza del Direttore generale i motivi, le incompatibilita' e gli impedimenti di cui ai commi 6, 9 e 11 dell'art. 3 del D.Lgs. 502 nonche' la mancata stipula del contratto di cui al comma 6, il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 12, relativi ai piani attuativi ed ai bilanci di esercizio, e, in prima applicazione, per la mancata adozione del regolamento generale nei termini stabiliti dalla Giunta regionale. L'accertamento di tali cause e' effettuato dalla Giunta regionale. 8. Il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato dal Direttore generale. Ad essi si applica quanto disposto dai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 3 del D.Lgs. 502 in ordine a rapporto di lavoro, a cessazione, sospensione, decadenza dell'incarico, a requisiti anagrafico-professionali, a funzioni svolte, a contribuzioni, a incompatibilita' e impedimenti per la nomina. 9. La composizione e le competenze del Collegio dei revisori sono determinati secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 502. 10. Il Collegio dei revisori e' nominato e convocato dal Direttore generale entro dieci giorni dall'acquisizione delle designazioni da parte delle amministrazioni competenti. Il funzionamento del Collegio e' regolato da apposito statuto proposto dal collegio stesso e adottato dal Direttore generale. Si applicano inoltre per le designazioni ed il funzionamento del Collegio dei revisori le disposizioni dell'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 502. 11. Il Consiglio dei sanitari della Unita' Sanitaria Locale, di cui all'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 502, e' l'organismo elettivo della Unita' Sanitaria Locale con funzione di consulenza tecnico-sanitaria. La composizione, le modalita' di elezione, il funzionamento e le materie di competenza del Consiglio dei sanitari sono disciplinate da apposito procedimento della Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 502.