Art. 17.
             L'ordinamento della Unita' Sanitaria Locale
 
  1.  Sono  organi  della  Unita'  Sanitaria  Locale  il Collegio dei
revisori ed il Direttore generale.
  2. Tutti i poteri di gestione nonche' la rappresentanza  della  USL
sono  riservati al Direttore generale, ai sensi dell'art. 3, comma 6,
del D.Lgs. 502. Al Direttore generale sono attribuite  le  competenze
indicate  all'art.  3,  comma  6,  del  D.Lgs. 502. In particolare il
Direttore generale assicura la predisposizione  degli  atti  relativi
alla  programmazione  sanitaria locale di cui all'art. 12 e adotta il
regolamento generale approvato dalla Giunta regionale  che  definisce
le modalita' di funzionamento della Unita' Sanitaria Locale.
  3. Il Direttore generale e' coadiuvato dal Direttore sanitario, dal
Direttore   amministrativo,   dal   Consiglio   dei  sanitari  e  dal
Coordinatore dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e  4,
del  D.Lgs.    502/1992.  Il  Direttore  generale esercita le proprie
funzioni  direttamente   o   attraverso   delega,   nell'ambito   del
regolamento  generale,  al  Direttore  amministrativo,  al  Direttore
sanitario e al Coordinatore dei servizi sociali.  Sono  riservati  al
Direttore  generale gli atti previsti dai commi 1 e 6 dell'art. 3 del
D.Lgs. 502 nonche' la  nomina,  il  rinnovo  dei  responsabili  delle
strutture organizzative della Unita' Sanitaria Locale, l'incarico del
Coordinatore dei Servizi Sociali.
  4.  Il  Direttore generale assicura che gli atti dell'Azienda siano
sottoposti al parere del Direttore  amministrativo  e  del  Direttore
sanitario,  obbligatoriamente  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 7, del
D.Lgs.    502,  nonche'  al  parere  del  Consiglio   dei   sanitari,
obbligatoriamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs.
502. Il regolamento generale della Unita' Sanitaria Locale stabilisce
i   casi   nei   quali  sia  richiesto  il  parere  obbligatorio  del
Coordinatore dei Servizi Sociali.
  5. Il Direttore generale e'  nominato  con  delibera  della  Giunta
regionale,  conformemente  ai modi e ai tempi indicati dalla legge 17
ottobre 1994, n. 590.
  6. Il rapporto di lavoro e' definito e disciplinato secondo  quanto
disposto ai commi 6 e 8 dell'art. 3 del D.Lgs. 502. L'efficacia della
nomina  e'  subordinata  alla  stipula dell'apposito contratto tra il
Presidente della Giunta regionale ed il Direttore generale.
  7. Costituiscono causa di  non  procedibilita'  alla  nomina  e  di
decadenza  del Direttore generale i motivi, le incompatibilita' e gli
impedimenti di cui ai commi 6, 9 e 11  dell'art.  3  del  D.Lgs.  502
nonche'  la  mancata  stipula  del  contratto  di  cui al comma 6, il
mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art.  12,  relativi  ai
piani attuativi ed ai bilanci di esercizio, e, in prima applicazione,
per   la  mancata  adozione  del  regolamento  generale  nei  termini
stabiliti dalla Giunta regionale.   L'accertamento di tali  cause  e'
effettuato dalla Giunta regionale.
  8.  Il  Direttore  amministrativo  ed  il  Direttore sanitario sono
nominati con provvedimento motivato dal Direttore generale.  Ad  essi
si  applica quanto disposto dai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 3 del
D.Lgs.    502  in  ordine  a  rapporto  di  lavoro,   a   cessazione,
sospensione,      decadenza      dell'incarico,      a      requisiti
anagrafico-professionali,  a  funzioni  svolte,  a  contribuzioni,  a
incompatibilita' e impedimenti per la nomina.
  9.  La  composizione e le competenze del Collegio dei revisori sono
determinati secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 13, del D.Lgs.
502.
  10. Il Collegio dei revisori e' nominato e convocato dal  Direttore
generale  entro  dieci giorni dall'acquisizione delle designazioni da
parte delle amministrazioni competenti. Il funzionamento del Collegio
e' regolato da  apposito  statuto  proposto  dal  collegio  stesso  e
adottato   dal  Direttore  generale.  Si  applicano  inoltre  per  le
designazioni  ed  il  funzionamento  del  Collegio  dei  revisori  le
disposizioni dell'art.  3, comma 13, del D.Lgs. 502.
  11. Il Consiglio dei sanitari della Unita' Sanitaria Locale, di cui
all'art.  3,  comma 12, del D.Lgs. 502, e' l'organismo elettivo della
Unita' Sanitaria Locale con funzione di consulenza tecnico-sanitaria.
La composizione, le modalita' di  elezione,  il  funzionamento  e  le
materie di competenza del Consiglio dei sanitari sono disciplinate da
apposito  procedimento  della  Giunta  regionale  nel  rispetto delle
disposizioni contenute all'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 502.