Art. 18. L'Organizzazione della U.S.L. 1. Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 502 che definisce i criteri delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali nelle Unita' Sanitarie Locali nonche' i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale risultante in esubero, l'articolazione funzionale e l'organizzazione della Unita' Sanitaria Locale sono disciplinate dalla legge regionale n. 15 del 16 maggio 1980 e successive modifiche salvo quanto diversamente disposto nella presente legge. 2. Presso ciascuna Unita' Sanitaria Locale di cui all'allegato 1, e' istituito un Dipartimento di prevenzione secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 502. 3. Il Dipartimento di prevenzione si avvale nell'ambito delle rispettive competenze, in attesa dell'emanazione di una legge regionale in applicazione della legge n. 61/94, del Presidio Multizonale Igiene e Profilassi e della collaborazione tecnico-scientifica dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" nell'ambito delle rispettive competenze. La Giunta regionale con atto amministrativo, sentita la competente Commissione consiliare, individua le modalita' di raccordo funzionale tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Unita' Sanitarie Locali del territorio, il Presidio Multizonale Igiene Profilassi e l'Istituto Zooproffiattico per il coordinamento delle attivita' di sanita' pubblica. Il coordinamento del Dipartimento di prevenzione e' assegnato al responsabile di uno dei Servizi che lo compongono. 4. Per quanto non espressamente citato, si rimanda ai commi 2 e 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 502. 5. Alla luce di quanto stabilito dall'art. 1 della legge regionale n. 15/80, l'attivita' di medicina legale di cui all'art. 9 della legge regionale n. 3/81 viene espletata nell'ambito del Servizio di igiene e sanita' pubblica in attesa di apposito provvedimento di riordino dell'articolazione funzionale e dell'organizzazione delle Unita' Sanitarie Locali.