Art. 2. Il Servizio Sanitario Regionale ed i soggetti istituzionali 1. Il Servizio Sanitario Regionale (SSR) e' l'insieme organizzato e coordinato delle funzioni, delle risorse, delle strutture delle attivita' che concorrono a rispondere ai bisogni sanitari, promuovendo lo stato di benessere del singolo e della collettivita', operando in maniera integrata ed uniforme sul territorio regionale. 2. L'attuazione del SSR spetta ai seguenti soggetti, secondo le competenze e con le modalita' previste dalla presente legge: a) la Regione svolge le funzioni di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 502 e le altre funzioni ad essa attribuite da leggi dello Stato; assicura i livelli di assistenza fissati dal Piano Sanitario Regionale (PSR) tramite le Unita' Sanitarie Locali; b) i Comuni esplicano, nell'ambito della programmazione sanitaria le funzioni indicate al comma 14 dell'art. 3 del D.Lgs. 502; c) le Province, partecipano in via consultiva alla programmazione sanitaria regionale e locale, di cui agli articoli 12 e 13; d) le Unita' Sanitarie Locali gestiscono i servizi sanitari ed altresi' i servizi socio-assistenziali ove delegati dai Comuni ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 502; e) la Giunta regionale ha la possibilita' di avvalersi, per quanto riguarda la definizione e la realizzazione del Servizio Sanitario Regionale (SSR), di strutture Universitarie, di Enti di Ricerca, di Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico e di altri organismi sanitari pubblici e privati secondo modalita' e competenze stabilite dal Piano Sanitario Regionale e da appositi protocolli d'intesa definiti dalla Giunta stessa. 3. L'attivita' di tutti gli organismi consultivi previsti in materia sanitaria a livello regionale non ha natura obbligatoria ne' vincolante, ad eccezione di quanto al riguardo espressamente stabilito dal DIgs. 502/92 e da altre leggi nazionali.