Art. 2.
     Il Servizio Sanitario Regionale ed i soggetti istituzionali
 
  1. Il Servizio Sanitario Regionale (SSR) e' l'insieme organizzato e
coordinato  delle  funzioni,  delle  risorse,  delle  strutture delle
attivita'  che  concorrono  a   rispondere   ai   bisogni   sanitari,
promuovendo  lo stato di benessere del singolo e della collettivita',
operando in maniera integrata ed uniforme sul territorio regionale.
  2. L'attuazione del SSR spetta ai  seguenti  soggetti,  secondo  le
competenze e con le modalita' previste dalla presente legge:
   a)  la Regione svolge le funzioni di cui all'articolo 2 del D.Lgs.
502 e le altre funzioni ad essa  attribuite  da  leggi  dello  Stato;
assicura   i  livelli  di  assistenza  fissati  dal  Piano  Sanitario
Regionale (PSR) tramite le Unita' Sanitarie Locali;
   b) i Comuni esplicano, nell'ambito della programmazione  sanitaria
le funzioni indicate al comma 14 dell'art. 3 del D.Lgs. 502;
   c)  le Province, partecipano in via consultiva alla programmazione
sanitaria regionale e locale, di cui agli articoli 12 e 13;
   d) le Unita' Sanitarie Locali gestiscono  i  servizi  sanitari  ed
altresi'  i  servizi  socio-assistenziali  ove delegati dai Comuni ai
sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 502;
   e) la Giunta regionale ha la possibilita' di avvalersi, per quanto
riguarda la definizione e la  realizzazione  del  Servizio  Sanitario
Regionale  (SSR),  di strutture Universitarie, di Enti di Ricerca, di
Istituti di Ricovero e  cura  a  carattere  scientifico  e  di  altri
organismi  sanitari pubblici e privati secondo modalita' e competenze
stabilite dal Piano Sanitario  Regionale  e  da  appositi  protocolli
d'intesa definiti dalla Giunta stessa.
  3.  L'attivita'  di  tutti  gli  organismi  consultivi  previsti in
materia sanitaria a livello regionale non ha natura obbligatoria  ne'
vincolante,   ad   eccezione  di  quanto  al  riguardo  espressamente
stabilito dal DIgs.  502/92 e da altre leggi nazionali.