Art. 20. L'assessorato regionale alla sanita' 1. L'assessorato regionale alla sanita' sara' strutturato in modo tale da assicurare anche: a) il coordinamento dell'intervento sanitario; b) l'unificazione dell'organizzazione sanitaria sul territorio regionale rispetto agli aspetti funzionali adeguando la normativa alle esigenze delle singole situazioni; c) la verifica della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.