Art. 20.
                L'assessorato regionale alla sanita'
 
  1.  L'assessorato  regionale alla sanita' sara' strutturato in modo
tale da assicurare anche:
   a) il coordinamento dell'intervento sanitario;
   b) l'unificazione  dell'organizzazione  sanitaria  sul  territorio
regionale  rispetto  agli  aspetti  funzionali adeguando la normativa
alle esigenze delle singole situazioni;
   c) la verifica  della  corrispondenza  tra  costi  dei  servizi  e
relativi benefici.