Art. 21. Gli osservatori regionali ed il sistema informativo sanitario 1. Gli osservatori regionali quali strumento tecnico al servizio del Servizio Sanitario Regionale (SSR) ai fini della raccolta, analisi e sintesi dei principali indicatori gestionali previsti dalla presente legge sono: a) Osservatore Epidemiologico Regionale istituito con legge regionale 5 maggio 1992, n. 14; b) Sistema Informativo Sanitario; c) Osservatorio tecnologico e dei prezzi. 2. E' istituito l'Osservatorio tecnologico e dei prezzi che, attraverso il monitoraggio dei principali parametri delle attrezzature, consentira' di valutare la dotazione tecnologica, lo stato di efficienza, lo stato di manutenzione ed i relativi costi, i prezzi di acquisto e, mediante le elaborazioni di questi parametri, permettera' alla Regione di razionalizzare gli interventi in ordine a: A) per le tecnologie: Piano dei rinnovi e dei potenziamenti tecnologici; Dotazicne Standard dei vari Servizi; Acquisizione delle tecnologie; Politiche manutentive; B) per i prezzi: Elenco fornitori; Capitolati speciali tipo; Raccolta prezzi di acquisto beni e servizi. 3. La Giunta regionale con proprio atto amministrativo sentita la Commissione Consiliare competente, regolamenta e definisce la struttura organizzativa e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio tecnologico e dei prezzi.