Art. 21.
    Gli osservatori regionali ed il sistema informativo sanitario
 
  1.  Gli  osservatori  regionali quali strumento tecnico al servizio
del Servizio  Sanitario  Regionale  (SSR)  ai  fini  della  raccolta,
analisi e sintesi dei principali indicatori gestionali previsti dalla
presente legge sono:
   a)   Osservatore  Epidemiologico  Regionale  istituito  con  legge
regionale 5 maggio 1992, n. 14;
   b) Sistema Informativo Sanitario;
   c) Osservatorio tecnologico e dei prezzi.
  2. E'  istituito  l'Osservatorio  tecnologico  e  dei  prezzi  che,
attraverso   il   monitoraggio   dei   principali   parametri   delle
attrezzature, consentira' di valutare la  dotazione  tecnologica,  lo
stato  di efficienza, lo stato di manutenzione ed i relativi costi, i
prezzi di acquisto e, mediante le elaborazioni di  questi  parametri,
permettera'  alla  Regione di razionalizzare gli interventi in ordine
a:
  A) per le tecnologie:
   Piano dei rinnovi e dei potenziamenti tecnologici;
   Dotazicne Standard dei vari Servizi;
   Acquisizione delle tecnologie;
   Politiche manutentive;
  B) per i prezzi:
   Elenco fornitori;
   Capitolati speciali tipo;
   Raccolta prezzi di acquisto beni e servizi.
  3. La Giunta regionale con proprio atto amministrativo  sentita  la
Commissione   Consiliare   competente,  regolamenta  e  definisce  la
struttura   organizzativa   e   le   modalita'    di    funzionamento
dell'Osservatorio tecnologico e dei prezzi.