Art. 22. L'educazione sanitaria 1. L'educazione alla salute costituisce una funzione di ogni livello del Servizio Sanitario Regionale (SSR) ed ha carattere multidisciplinare interessando varie professionalita' sia del campo sociale, psicologico e pedagogico che di quello medico e sanitario. 2. Le azioni strategiche individuate sono: a) costituzione a livello regionale di una unita' operativa per l'educazione alla salute alle dipendenze dell'Assessorato alla Sanita' con il compito di programmare, gestire e valutare le attivita' di educazione alla salute; b) la creazione di rapporti organici con il mondo della scuola a livello di distretto, di Unita' Sanitaria Locale e di Regione che realizzino collaborazioni stabili, anche attraverso la redazione di protocolli d'intesa; c) il potenziamento delle attivita' di medicina preventiva e di educazione alla salute della Regione anche attraverso la promozione di campagne di educazione alla salute e medicina preventiva, la produzione di audiovisivi, l'attivita' di documentazione, la formazione in educazione sanitaria degli operatori delle unita' sanitarie locali, della scuola e del volontariato. 3. Nell'ambito del Piano Sanitario Regionale (PSR) verranno specificati i programmi di educazione sanitaria da attivare anche ai sensi di quanto previsto dall'atto di intesa tra Stato e Regioni per la definizione del Piano sanitario nazionale relativo al triernio 1994-1996.