Art. 22.
                       L'educazione sanitaria
 
  1.  L'educazione  alla  salute  costituisce  una  funzione  di ogni
livello del  Servizio  Sanitario  Regionale  (SSR)  ed  ha  carattere
multidisciplinare  interessando  varie professionalita' sia del campo
sociale, psicologico e pedagogico che di quello medico e sanitario.
  2. Le azioni strategiche individuate sono:
   a) costituzione a livello regionale di una  unita'  operativa  per
l'educazione   alla  salute  alle  dipendenze  dell'Assessorato  alla
Sanita'  con  il  compito  di  programmare,  gestire  e  valutare  le
attivita' di educazione alla salute;
   b)  la  creazione di rapporti organici con il mondo della scuola a
livello di distretto, di Unita' Sanitaria Locale  e  di  Regione  che
realizzino  collaborazioni  stabili, anche attraverso la redazione di
protocolli d'intesa;
   c) il potenziamento delle attivita' di medicina  preventiva  e  di
educazione  alla  salute della Regione anche attraverso la promozione
di campagne di educazione  alla  salute  e  medicina  preventiva,  la
produzione   di   audiovisivi,   l'attivita'  di  documentazione,  la
formazione in  educazione  sanitaria  degli  operatori  delle  unita'
sanitarie locali, della scuola e del volontariato.
  3.   Nell'ambito  del  Piano  Sanitario  Regionale  (PSR)  verranno
specificati i programmi di educazione sanitaria da attivare anche  ai
sensi  di quanto previsto dall'atto di intesa tra Stato e Regioni per
la definizione del Piano sanitario  nazionale  relativo  al  triernio
1994-1996.