Art. 24.
                          Norme transitorie
 
  1.  All'entrata in vigore della presente legge, le Unita' Sanitarie
Locali di cui alla  legge  regionale  6  aprile  1979,  n.  12,  sono
soppresse  e  sono  costituite le Unita' Sanitarie Locali secondo gli
ambiti di cui all'allegato 1 della presente legge con sede nel Comune
di maggior popolazione.
  2. Prima della decadenza dalla carica ed entro i  termini  indicati
dalla   Giunta  regionale  i  Commissari  Straordinari  predispongono
apposito documento attestante la situazione patrimoniale e  contabile
delle Unita' Sanitarie Locali; tale documento dovra' essere trasmesso
alla Giunta regionale.
  3.  Le Unita' Sanitarie Locali di cui all'allegato 1 della presente
legge, subentrano nei procedimenti  amministrativi  in  corso  e  nei
rapporti giuridici attivi e passivi gia' posti in essere dalla Unita'
Sanitaria Locale soppressa il cui ambito territoriale risulti in esso
ricompreso.
  4.  I  beni  immobili  e i beni mobili registrati nonche' gli altri
beni mobili e le attrezzature gia' utilizzati dalle Unita'  Sanitarie
Locali soppresse, sono assegnati alla Unita' Sanitaria Locale nel cui
ambito  territoriale risulta compreso il comune proprietario dei beni
immobili.
  5. Il personale  gia'  dipendente  dalle  Unita'  Sanitarie  Locali
soppresse  e'  assegnato  alle Unita' Sanitarie Locali che ad esse si
sostituiscono.  Nell'assegnazione alle nuove Unita' Sanitarie  Locali
sono  salvaguardati  il profilo professionale la posizione funzionale
ed il ruolo di appartenenza.  Le modalita' per eventuali assegnazioni
o  trasferimenti  ad  altra  Unita'   Sanitaria   Locale   o   presso
l'Assessorato  regionale  alla  sanita'  sono  definite  dalla Giunta
regionale.
  6. Nel termine di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, sono  costitulte
le  Conferenze  dei  sindaci relative agli ambiti territoriali di cui
all'allegato 1 della presente legge.
  7. Alla gestione ordinaria dei servizi di cui alla  presente  legge
si  procede,  per  il  primo  anno di attivita', con un finanziamento
iniziale rapportato ai nuovi ambiti territoriali.
  8. I contratti e le convenzioni che per  la  medesima  fornitura  o
rapporto,  a  carico  di  soggetti diversi, dovessero confluire nella
Unita' Sanitaria Locale, ovvero essere annotate  per  le  costituende
Aziende,  sono  rinegoziati  al  fine  di  pervenire, per il medesimo
rapporto o fornitura, a condizioni uniformi. Il diniego a rinegoziare
da parte di uno o piu' soggetti e' notificato alla  Giunta  regionale
che  provvede  alla  annotazione sull'albo dei fornitori delle Unita'
Sanitarie Locali.
  9. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge  e  fino
alla  nomina del Direttore generale e' vietato procedere alla stipula
o al rinnovo dei contratti o delle convenzioni da parte delle  Unita'
Sanitarie Locali.
  10.  Dopo  il  primo  triennio  di attuazione del P.R.S. la Regione
verifica la corrispondenza degli  ambiti  territoriali  delle  Unita'
Sanitarie   Locali   agli   obiettivi   del   piano   stesso  e  alle
compatibilita' economiche e di gestione dei servizi e dei presidi  ed
eventualmente li modifica.
  11.  In  fase di prima applicazione della presente legge, il P.R.S.
e'  approvato  dal  Consiglio  Regionale  su  proposta  della  Giunta
regionale, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.
  12.  Sino a quando non sara' approvato il programma di cui al comma
1 dell'art. 15, al finanziamento delle USL provvede con proprio  atto
la Giunta regionale.
  13.  In  attesa  del riordino della struttura dell'Assessorato alla
Sanita' e del relativo personale, per l'espletamento delle  attivita'
di  cui  al precedente art. 22, relativo all'educazione sanitaria, la
Giunta regionale utilizzera' la struttura  attualmente  convenzionata
per quanto compatibile con le leggi regionali e statali.