Art. 24. Norme transitorie 1. All'entrata in vigore della presente legge, le Unita' Sanitarie Locali di cui alla legge regionale 6 aprile 1979, n. 12, sono soppresse e sono costituite le Unita' Sanitarie Locali secondo gli ambiti di cui all'allegato 1 della presente legge con sede nel Comune di maggior popolazione. 2. Prima della decadenza dalla carica ed entro i termini indicati dalla Giunta regionale i Commissari Straordinari predispongono apposito documento attestante la situazione patrimoniale e contabile delle Unita' Sanitarie Locali; tale documento dovra' essere trasmesso alla Giunta regionale. 3. Le Unita' Sanitarie Locali di cui all'allegato 1 della presente legge, subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi gia' posti in essere dalla Unita' Sanitaria Locale soppressa il cui ambito territoriale risulti in esso ricompreso. 4. I beni immobili e i beni mobili registrati nonche' gli altri beni mobili e le attrezzature gia' utilizzati dalle Unita' Sanitarie Locali soppresse, sono assegnati alla Unita' Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale risulta compreso il comune proprietario dei beni immobili. 5. Il personale gia' dipendente dalle Unita' Sanitarie Locali soppresse e' assegnato alle Unita' Sanitarie Locali che ad esse si sostituiscono. Nell'assegnazione alle nuove Unita' Sanitarie Locali sono salvaguardati il profilo professionale la posizione funzionale ed il ruolo di appartenenza. Le modalita' per eventuali assegnazioni o trasferimenti ad altra Unita' Sanitaria Locale o presso l'Assessorato regionale alla sanita' sono definite dalla Giunta regionale. 6. Nel termine di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, sono costitulte le Conferenze dei sindaci relative agli ambiti territoriali di cui all'allegato 1 della presente legge. 7. Alla gestione ordinaria dei servizi di cui alla presente legge si procede, per il primo anno di attivita', con un finanziamento iniziale rapportato ai nuovi ambiti territoriali. 8. I contratti e le convenzioni che per la medesima fornitura o rapporto, a carico di soggetti diversi, dovessero confluire nella Unita' Sanitaria Locale, ovvero essere annotate per le costituende Aziende, sono rinegoziati al fine di pervenire, per il medesimo rapporto o fornitura, a condizioni uniformi. Il diniego a rinegoziare da parte di uno o piu' soggetti e' notificato alla Giunta regionale che provvede alla annotazione sull'albo dei fornitori delle Unita' Sanitarie Locali. 9. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla nomina del Direttore generale e' vietato procedere alla stipula o al rinnovo dei contratti o delle convenzioni da parte delle Unita' Sanitarie Locali. 10. Dopo il primo triennio di attuazione del P.R.S. la Regione verifica la corrispondenza degli ambiti territoriali delle Unita' Sanitarie Locali agli obiettivi del piano stesso e alle compatibilita' economiche e di gestione dei servizi e dei presidi ed eventualmente li modifica. 11. In fase di prima applicazione della presente legge, il P.R.S. e' approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore. 12. Sino a quando non sara' approvato il programma di cui al comma 1 dell'art. 15, al finanziamento delle USL provvede con proprio atto la Giunta regionale. 13. In attesa del riordino della struttura dell'Assessorato alla Sanita' e del relativo personale, per l'espletamento delle attivita' di cui al precedente art. 22, relativo all'educazione sanitaria, la Giunta regionale utilizzera' la struttura attualmente convenzionata per quanto compatibile con le leggi regionali e statali.