Art. 3. La Regione 1. La Regione svolge le funzioni di cui alla presente legge, mediante: a) il Piano Sanitario Regionale; b) le direttive, le linee guida a carattere tecnico operativo e gli schemi tipo per la redazione di particolari atti; c) l'assegnazione delle risorse; d) la verifica dei risultati derivanti dall'attivita' di controllo gestionale e di controllo di qualita' delle prestazioni; e) l'azione generale di controllo sugli atti; f) i piani ed i programmi di cui ai commi 5 e 6 ed in particolare quelli per la formazione degli operatori, l'educazione sanitaria e la ricerca finalizzata; g) gli Osservatori Regionali ed il Sistema Informativo di cui all'art. 20; h) la determinazione dei criteri generali per la determinazione dei costi delle attivita' e le tariffe di cui agli articoli del titolo terzo; i) la relazione sanitaria regionale; l) le conferenze dei servizi. 2. L'attuazione della programmazione sanitaria regionale sul territorio si realizza attraverso l'azione programmata e coordinata delle Unita' Sanitarie Locali. 3. In materia di programmazione ed organizzazione sanitaria, la Giunta regionale si avvale della consulenza del Consiglio sanitario regionale. 4. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sullo stato di salute della popolazione e sullo stato di attuazione dei piani regionali, tramite la relazione sanitaria regionale. 5. Nell'ambito della programmazione sanitaria regionale possono essere adottati specifici piani e programmi, finanziati con apposite risorse vincolate. Tali piani e programmi sono realizzati dalle Unita' Sanitarie Locali nell'ambito dei loro piani attuativi aziendali; delle risorse non utilizzate entro i termini di vigenza dei medesimi, si tiene conto nell'adozione dei successivi piani programmi. 6. Alla realizzazione delle iniziative svolte direttamente dalla Regione nell'ambito dei piani e dei programmi di cui al comma precedente e a supporto delle attivita' delle Unita' Sanitarie Locali, provvede la Giunta regionale individuando il funzionario responsabile, le procedure, le risorse, le modalita' attuative ed i termini; del mancato utilizzo delle risorse nei termini stabiliti si tiene conto nell'adozione delle successive iniziative da parte della Giunta regionale. 7. Le attivita' di cui al comma 1, lettera d), sono esercitate tramite l'attivita' ispettiva di cui alla legge regionale n. 14 dell'8 settembre 1986. 8. Le attivita' di cui al comma 1, lettera e), sono esercitate tramite le determinazioni la cui disciplina e' rinviata a successiva legge regionale.