Art. 3.
                             La Regione
 
  1. La Regione svolge  le  funzioni  di  cui  alla  presente  legge,
mediante:
   a) il Piano Sanitario Regionale;
   b)  le  direttive,  le linee guida a carattere tecnico operativo e
gli schemi tipo per la redazione di particolari atti;
   c) l'assegnazione delle risorse;
   d) la verifica dei risultati derivanti dall'attivita' di controllo
gestionale e di controllo di qualita' delle prestazioni;
   e) l'azione generale di controllo sugli atti;
   f) i piani ed i programmi di cui ai commi 5 e 6 ed in  particolare
quelli per la formazione degli operatori, l'educazione sanitaria e la
ricerca finalizzata;
   g)  gli  Osservatori  Regionali  ed  il Sistema Informativo di cui
all'art. 20;
   h) la determinazione dei criteri generali  per  la  determinazione
dei  costi  delle  attivita'  e  le  tariffe di cui agli articoli del
titolo terzo;
   i) la relazione sanitaria regionale;
   l) le conferenze dei servizi.
  2.  L'attuazione  della  programmazione  sanitaria  regionale   sul
territorio  si  realizza attraverso l'azione programmata e coordinata
delle Unita' Sanitarie Locali.
  3.  In  materia  di  programmazione ed organizzazione sanitaria, la
Giunta regionale si avvale della consulenza del  Consiglio  sanitario
regionale.
  4.  La  Giunta regionale informa il Consiglio regionale sullo stato
di salute della popolazione e sullo stato  di  attuazione  dei  piani
regionali, tramite la relazione sanitaria regionale.
  5.  Nell'ambito  della  programmazione  sanitaria regionale possono
essere adottati specifici piani e programmi, finanziati con  apposite
risorse  vincolate.  Tali  piani  e  programmi  sono realizzati dalle
Unita'  Sanitarie  Locali  nell'ambito  dei  loro   piani   attuativi
aziendali;  delle  risorse  non utilizzate entro i termini di vigenza
dei medesimi, si  tiene  conto  nell'adozione  dei  successivi  piani
programmi.
  6.  Alla  realizzazione  delle iniziative svolte direttamente dalla
Regione nell'ambito dei  piani  e  dei  programmi  di  cui  al  comma
precedente  e  a  supporto  delle  attivita'  delle  Unita' Sanitarie
Locali, provvede la  Giunta  regionale  individuando  il  funzionario
responsabile,  le  procedure, le risorse, le modalita' attuative ed i
termini; del mancato utilizzo delle risorse nei termini stabiliti  si
tiene  conto nell'adozione delle successive iniziative da parte della
Giunta regionale.
  7. Le attivita' di cui al comma  1,  lettera  d),  sono  esercitate
tramite  l'attivita'  ispettiva  di  cui  alla  legge regionale n. 14
dell'8 settembre 1986.
  8. Le attivita' di cui al comma  1,  lettera  e),  sono  esercitate
tramite  le determinazioni la cui disciplina e' rinviata a successiva
legge regionale.