Art. 5.
                              I Comuni
 
  1. I Comuni, nell'ambito territoriale di ciascuna Unita'  Sanitaria
Locale, esercitano le attribuzioni di cui alla presente legge tramite
la  Conferenza  dei  sindaci,  le  cui  modalita'  di  esercizio sono
stabilite dal regolamento di cui al comma 3.
  2. A tal fine, entro trenta giorni dall'adozione del regolamento  e
con  le  modalita'  ivi  previste,  e'  convocata  in prima seduta la
Conferenza dei sindaci.
  3.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  1 e' proposto dalla Giunta
regionale.    In  esso,  vengono  disciplinate   le   modalita'   per
l'individuazione   del   presidente   e   dell'esecutivo   e  per  la
convocazione ed il funzionamento  della  Conferenza.  Il  regolamento
dovra'  prevedere  in  ogni  caso  che  la  Conferenza  proceda  alle
votazioni deliberando a maggioranza assoluta; per  la  determinazione
della maggioranza, ogni sindaco rappresenta un numero di voti pari al
numero  dei  consiglieri  del  proprio  Consiglio.    La composizione
dell'esecutivo deve uniformarsi alle disposizioni di cui all'art.  3,
comma  14,  del  D.Lgs.  502.  In  nessun  caso tale regolamento puo'
determinare oneri aggiuntivi a carico dell'Unita' Sanitaria Locale.
  4. La Conferenza provvede alla nomina  della  rappresentanza  dicui
all'articolo 3, comma 14, del DLgs. 502, denominata "Esecutivo".
  5. La Conferenza esercita le proprie funzioni generali di indirizzo
e    verifica    tramite    l'Esecutivo,    assicurando   l'effettiva
partecipazione di tutti i Comuni  del  territorio  di  riferimento  e
l'integrato  e  coerente  sviluppo, negli atti di propria competenza,
degli  indirizzi  generali  e  dei  contenuti  specifici  dei   piani
regionali.
  6.  La  Unita'  Sanitaria  Locale  mette  a disposizione, presso la
propria sede, idoneo locale per lo  svolgimento  delle  sedute  della
Conferenza e dell'Esecutivo.
  7. la Unita' Sanitaria Locale fornisce il supporto per le attivita'
di  segreteria  ed assicura la tenuta delle relazioni e degli atti di
cui al precedente comma e, su disposizione  del  Direttore  generale,
fornisce la documentazione richiesta dal presidente.
  8.  L'Esecutivo  della Conferenza intrattiene rapporti con l'Unita'
Sanitaria Locale tramite il Direttore generale. Il Direttore generale
e'  tenuto  a  partecipare  alle  sedute   dell'esecutivo   e   della
Conferenza, su invito col Presidente.