Art. 6. Istituzione delle Unita' Sanitarie Locali 1. Per ciascun ambito territoriale di cui all'allegato 1, e' istituita una Unita' Sanitaria Locale, che opera sul medesimo territorio tramite i distretti. 2. Ciascuna Unita' Sanitaria Locale definisce la propria organizzazione e le modalita' di funzionamento sulla base degli indirizzi di seguito indicati e tenuto conto delle direttive in materia approvate dal C.R. su proposta della Giunta: a) la USL provvede alla gestione dei servizi sanitari e di quelli socio assistenziali di cui all'art. 2, comma 2, lettera a); b) la USL si articola in distretti e nei presidi ospedalieri comprendenti uno o piu' ospedali non costituiti in azienda; c) ai distretti e ai presidi ospedalieri e' attribuita autonomia economica-finanziaria con contabilita' separata all'interno del bilancio USL nonche' autonomia gestionale per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla USL. 3. Entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge la G.R., sentito il direttore generale della USL, la conferenza dei sindaci, la Provincia, il Consiglio sanitario regionale propone al Consiglio regionale, che l'approva, la definizione degli ambiti territoriali dei distretti individuati nei comuni sede di ex USL e poliambulatori e in quelli a maggiore densita' abitativa in coerenza con il piano sanitario regionale.