Art. 6.
              Istituzione delle Unita' Sanitarie Locali
 
  1.  Per  ciascun  ambito  territoriale  di  cui  all'allegato 1, e'
istituita  una  Unita'  Sanitaria  Locale,  che  opera  sul  medesimo
territorio tramite i distretti.
  2.   Ciascuna   Unita'   Sanitaria   Locale  definisce  la  propria
organizzazione e le  modalita'  di  funzionamento  sulla  base  degli
indirizzi  di  seguito  indicati  e  tenuto  conto delle direttive in
materia approvate dal C.R. su proposta della Giunta:
   a) la USL provvede alla gestione dei servizi sanitari e di  quelli
socio assistenziali di cui all'art. 2, comma 2, lettera a);
   b)  la  USL  si  articola  in  distretti e nei presidi ospedalieri
comprendenti uno o piu' ospedali non costituiti in azienda;
   c) ai distretti e ai presidi ospedalieri e'  attribuita  autonomia
economica-finanziaria   con  contabilita'  separata  all'interno  del
bilancio USL nonche' autonomia gestionale per  lo  svolgimento  delle
proprie  funzioni  e  per  il  conseguimento degli obiettivi indicati
dalla USL.
  3. Entro sessanta giorni dalla data dell'entrata  in  vigore  della
presente  legge  la G.R., sentito il direttore generale della USL, la
conferenza  dei  sindaci,  la  Provincia,  il   Consiglio   sanitario
regionale   propone   al   Consiglio  regionale,  che  l'approva,  la
definizione  degli  ambiti territoriali dei distretti individuati nei
comuni sede di ex  USL  e  poliambulatori  e  in  quelli  a  maggiore
densita' abitativa in coerenza con il piano sanitario regionale.