Art. 7.
                            Il Distretto
 
  1.    Il   distretto   socio-sanitario   di   base,   articolazione
organizzativo-funzionale   della   Unita'   Sanitaria   Locale,    e'
finalizzato  all'erogazione  dei servizi di primo livello e di pronto
intervento, nonche'  a  realizzare  un'adeguata  integrazione  tra  i
diversi   servizi   sanitari   erogati  e  tra  questi  e  i  servizi
socio-assistenziali, per dare una risposta coordinata e  continuativa
ai bisogni sanitari e socio-assistenziali della popolazione.
  2.   A  ciascun  distretto  e'  preposto  un  responsabile  le  cui
competenze e  nomina  sono  disciplinate  dai  provvedimenti  di  cui
all'art. 6, comma 2.
  3.  Al  fine  di garantire il corretto funzionamento dei distretti,
ciascuna Unita' Sanitaria Locale assicura il personale occorrente  in
relazione ai vari ruoli, profili professionali e posizioni funzionali
anche attraverso l'attivazione della mobilita'.
  4.   L'eventuale   modifica  della  composizione  territoriale  dei
distretti e' proposta dal Direttore  generale  della  U.S.L.  di  cui
all'art.  16,  comma  5,  sentita  la  Conferenza  dei  sindaci  e la
Provincia, competente per territorio, alla Giunta regionale la  quale
l'approva sentita la competente Commissione consiliare.