Art. 7. Il Distretto 1. Il distretto socio-sanitario di base, articolazione organizzativo-funzionale della Unita' Sanitaria Locale, e' finalizzato all'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento, nonche' a realizzare un'adeguata integrazione tra i diversi servizi sanitari erogati e tra questi e i servizi socio-assistenziali, per dare una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sanitari e socio-assistenziali della popolazione. 2. A ciascun distretto e' preposto un responsabile le cui competenze e nomina sono disciplinate dai provvedimenti di cui all'art. 6, comma 2. 3. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei distretti, ciascuna Unita' Sanitaria Locale assicura il personale occorrente in relazione ai vari ruoli, profili professionali e posizioni funzionali anche attraverso l'attivazione della mobilita'. 4. L'eventuale modifica della composizione territoriale dei distretti e' proposta dal Direttore generale della U.S.L. di cui all'art. 16, comma 5, sentita la Conferenza dei sindaci e la Provincia, competente per territorio, alla Giunta regionale la quale l'approva sentita la competente Commissione consiliare.