Art. 9. Altri soggetti 1. La Unita' Sanitaria Locale puo' avvalersi di istituzioni sanitarie private attraverso i rapporti di cui all'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 502. 2. Al perfezionamento del rapporto provvede la Unita' Sanitaria Locale sulla base delle tariffe, determinate dalla Giunta regionale, secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 6, del D.Lgs. 502.