Art. 9.
                           Altri soggetti
 
  1.  La  Unita'  Sanitaria  Locale  puo'  avvalersi  di  istituzioni
sanitarie private attraverso i rapporti di cui all'articolo 8,  comma
5, del D.Lgs. 502.
  2.  Al  perfezionamento  del  rapporto provvede la Unita' Sanitaria
Locale sulla base delle tariffe, determinate dalla Giunta  regionale,
secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 6, del D.Lgs. 502.