Art. 10.
                    Contributi in conto capitale
 
   1. Alle imprese di cui al Titolo Il vengono concessi contributi in
conto  capitale  per  le  spese  sostenute  nella  fase  preparatoria
concernente  l'elaborazione  del  progetto  d'impresa e nella fase di
avvio.
   2.   I   contributi   in   conto  capitale  non  possono  superare
complessivamente il cinquanta per cento  dell'importo  relativo  alle
spese  sostenute per l'insieme delle voci indicate e in ogni caso non
possono superare l'importo massimo di Lire 25.000.000. Per le imprese
di cui agli artt. 4 e 5 i contributi in conto capitale  previsti  per
la fase di avvio sono elevati a Lire 30.000.000.
   3. Sono ammissibili le spese sostenute per:
     a) atti notarili;
     b) studi di fattibilita' del progetto di impresa;
     c) ingegnerizzazione del prodotto;
     d) organizzazione aziendale;
     e) analisi di mercato e promozione;
     f) spese per la formazione imprenditoriale e manageriale;
     g)  acquisizione  di  servizi  destinati  alla  ricerca di nuovi
mercati per la collocazione dei  prodotti/servizi,  oppure  destinati
alla   promozione   e   ad   elevare   il   livello  qualitativo  dei
prodotti/servizi medesimi, a  migliorare  l'organizzazione  aziendale
anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi.
   4.  Alle  imprese  di cui al Titolo III, come definite dal decreto
del Ministero dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  1
giugno  1993, sono concessi contributi in conto capitale nella misura
del trenta per cento delle spese sostenute e per un  importo  massimo
di Lire 30.000.000. Il predetto contributo e' elevato al quaranta per
cento  e  per  un  importo  massimo di Lire 40.000.000 per le piccole
imprese, come definite dal medesimo  decreto  ministeriale  1  giugno
1993. Sono ammesse a contributo le spese per:
     a)   analisi,   studi,   consulenze   e  servizi  relativi  alla
realizzazione dei progetti di cui all'art. 8;
     b)  l'acquisizione  di  consulenze  e/o  servizi  relativi  alla
partecipazione     a     programmi     transnazionali     finalizzati
all'innovazione.
   5.  I  contributi  di  cui  al  comma  4  sono  riservati  in  via
prioritaria:
     a) nella misura del sessanta per cento alle piccole imprese;
     b)  per il restante quaranta per cento alle altre imprese di cui
al Titolo III.