Art. 10. Contributi in conto capitale 1. Alle imprese di cui al Titolo Il vengono concessi contributi in conto capitale per le spese sostenute nella fase preparatoria concernente l'elaborazione del progetto d'impresa e nella fase di avvio. 2. I contributi in conto capitale non possono superare complessivamente il cinquanta per cento dell'importo relativo alle spese sostenute per l'insieme delle voci indicate e in ogni caso non possono superare l'importo massimo di Lire 25.000.000. Per le imprese di cui agli artt. 4 e 5 i contributi in conto capitale previsti per la fase di avvio sono elevati a Lire 30.000.000. 3. Sono ammissibili le spese sostenute per: a) atti notarili; b) studi di fattibilita' del progetto di impresa; c) ingegnerizzazione del prodotto; d) organizzazione aziendale; e) analisi di mercato e promozione; f) spese per la formazione imprenditoriale e manageriale; g) acquisizione di servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati per la collocazione dei prodotti/servizi, oppure destinati alla promozione e ad elevare il livello qualitativo dei prodotti/servizi medesimi, a migliorare l'organizzazione aziendale anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi. 4. Alle imprese di cui al Titolo III, come definite dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993, sono concessi contributi in conto capitale nella misura del trenta per cento delle spese sostenute e per un importo massimo di Lire 30.000.000. Il predetto contributo e' elevato al quaranta per cento e per un importo massimo di Lire 40.000.000 per le piccole imprese, come definite dal medesimo decreto ministeriale 1 giugno 1993. Sono ammesse a contributo le spese per: a) analisi, studi, consulenze e servizi relativi alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 8; b) l'acquisizione di consulenze e/o servizi relativi alla partecipazione a programmi transnazionali finalizzati all'innovazione. 5. I contributi di cui al comma 4 sono riservati in via prioritaria: a) nella misura del sessanta per cento alle piccole imprese; b) per il restante quaranta per cento alle altre imprese di cui al Titolo III.