Art. 11.
             Contributi attualizzati in conto interesse
 
   1. Alle imprese di cui  al  Titolo  Il  sono  concessi  contributi
attualizzati in conto interesse sui finanziamenti ottenuti e relativi
a   spese  di  investimento  coerenti  con  il  carattere  innovativo
dell'impresa e con il  progetto  presentato.  Detti  contributi  sono
finalizzati  all'abbattimento  dei  tassi  di  interesse nella misura
massima del cinquanta per cento del tasso ufficiale di sconto  e  non
possono superare l'importo massimo di Lire 70.000.000.
   2. Sono da considerare spese di investimento:
     a)  le spese di acquisizione di macchine, impianti, attrezzature
e beni strumentali, questi ultimi anche in leasing, e di  attivazione
o  adeguamento  degli  impianti  tecnici  e  dei locali necessari per
l'esercizio dell'attivita';
     b)  le  spese  per  l'acquisto di know how, software, brevetti e
tecnologie inerenti all 'attivita' dell'impresa.
   3. Alle imprese di cui al Titolo III, come definite al decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  1  giugno
1993,  sono concessi contributi attualizzati in conto interesse nella
misura massima del quaranta per cento del tasso ufficiale  di  sconto
per  gli  interventi  di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8,
nella misura massima del quarantacinque per cento per gli  interventi
di  cui  alle  lettere  e)  ed  f)  dello stesso comma e nella misura
massima del cinquanta per  cento  per  gli  interventi  di  cui  alle
lettere a), b) e d) del medesimo comma 1. Tali contributi non possono
superare  l'importo  di  Lire  60.000.000 per impresa, elevati a Lire
70.000.000 per le imprese fino a cinquanta dipendenti. Sono ammesse a
contributo le spese relative a:
     a)  acquisto  di  macchinari  finalizzati  all'innovazione   del
prodotto  e  alla  sperimentazione  di  nuove  tecnologie compresa la
produzione di prototipi;
     b) l'acquisto di know how, software, brevetti, licenze  d'uso  e
sistemi, processi o prodotti certificati;
     c) acquisto di sistemi di produzione e organizzazione flessibile
(CAD, CAM, CIM o CAE ecc.);
     d)  realizzazione  o acquisizione di tecnologie finalizzate alla
riduzione       dell'impatto        ambientale        e/o        alla
introduzione/sperimentazione di nuovi materiali.
   4.  I  contributi  di  cui  al  comma  3  sono  riservati  in  via
prioritaria:
     a) nella misura del sessanta per  cento  alle  piccole  imprese,
come definite dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 1 giugno 1993;
     b)  nella  misura  del  restante  quaranta  per cento alle altre
imprese di cui al medesimo Titolo III.
   5. I contributi in conto interessi sono erogati agli  istituti  di
credito  che  concedono  il  mutuo  in  soluzione  unica  anticipata,
scontando all'attualita' le rate  costanti  posticipate  di  concorso
regionale,  sulla  base di apposita convenzione da stipularsi con gli
istituti stessi.
   6. La Regione  stipula  apposite  convenzioni  con  gli  organismi
collettivi  di  garanzia  fidi  nonche'  con le societa' finanziarie,
comprese quelle a partecipazione pubblica,  operanti  nella  regione,
affinche',  in aggiunta alle forme di agevolazioni sopra indicate, le
aziende possano eventualmente  richiedere  garanzie  a  favore  degli
istituti di credito finanziatori, anche in riferimento ai fondi messi
a disposizione dalla Banca europea degli investimenti.
    7.  La  somma  dei  contributi in conto capitale e dei contributi
attualizzati in conto interessi, a qualsiasi titolo concessi ad  ogni
singola  impresa, non puo' comunque superare i limiti stabiliti dalla
presente legge.
   8. Non e' comunque ammesso, rispetto all'intervento agevolato,  il
cumulo  dei  contributi  previsti  dalla  presente  legge  con quelli
previsti da altre leggi dello Stato o da  norme  comunitarie  per  il
medesimo  titolo. In sede di definizione dei criteri per l'erogazione
dei contributi,  puo'  essere  stabilita  una  deroga  ai  limiti  di
cumulabilita' di cui al presente comma per le imprese di cui all'art.
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