Art. 12.
                        Servizi alle imprese
 
   1.  Ai  fine  di  favorire  la  nascita  e il consolidamento delle
imprese nei primi tre anni di attivita', la Regione adotta i seguenti
provvedimenti:
     a) favorisce la fruizione  da  parte  delle  nuove  imprese  dei
servizi  esistenti.  in  ambito regionale, con particolare attenzione
alle prospettive del Mercato unico europeo;
     b)  promuove  iniziative  che  in  conformita'  alla   normativa
comunitaria  si  propongano  di  realizzare  un  sistema  integrato e
completo di attivita' e servizi;
     c) stipula convenzioni con i centri di servizio  realizzati  dal
sistema  ERVET, dalle associazioni regionali di categoria nonche' con
enti  pubblici  e  privati  dalle   comprovate   caratteristiche   di
affidabilita'   e   di   competenza,   affinche'   eroghino   servizi
specializzati  di  elevata  qualificazione  a  favore  delle  imprese
previste dagli artt. 4 e 5.