Art. 12. Servizi alle imprese 1. Ai fine di favorire la nascita e il consolidamento delle imprese nei primi tre anni di attivita', la Regione adotta i seguenti provvedimenti: a) favorisce la fruizione da parte delle nuove imprese dei servizi esistenti. in ambito regionale, con particolare attenzione alle prospettive del Mercato unico europeo; b) promuove iniziative che in conformita' alla normativa comunitaria si propongano di realizzare un sistema integrato e completo di attivita' e servizi; c) stipula convenzioni con i centri di servizio realizzati dal sistema ERVET, dalle associazioni regionali di categoria nonche' con enti pubblici e privati dalle comprovate caratteristiche di affidabilita' e di competenza, affinche' eroghino servizi specializzati di elevata qualificazione a favore delle imprese previste dagli artt. 4 e 5.