Art. 13.
   Iniziative per la promozione di centri per l'innovazione (BIC)
 
   1.  Al  fine di facilitare l'avvio di nuove imprese che presentino
caratteri di spiccata innovazione, la Regione concede contributi  per
lo sviluppo di centri per l'innovazione.
   2.   Tali   iniziative   dovranno  essere  realizzate  secondo  le
indicazioni del programma regionale di sviluppo  e  in  coordinamento
con le iniziative regionali in materia di innovazione.
   3.  I  contributi  vengono  concessi  a societa' o consorzi, a cui
partecipino gli enti locali di riferimento territoriali, per le spese
relative all'impianto e al decollo dei centri per l'innovazione nella
misura del trenta per cento della spesa e fino ad un massimo di  Lire
100.000.000.  La Regione puo' inoltre concedere ulteriori contributi,
disciplinati  da  apposita  convenzione,  per  la  realizzazione   di
progetti  e  servizi,  nella misura massima del cinquanta per cento e
fino ad un massimo di Lire 100.000.000,  indirizzati  a  favorire  la
nascita e lo sviluppo di imprese innovative.
   4.  Le  domande  debbono  essere  presentate alla Giunta regionale
indicando gli obiettivi del progetto  e  l'impatto  previsto  per  lo
stesso,  lo  studio  di fattibilita', il piano finanziario e il costo
complessivo, la ripartizione di questo  tra  i  soggetti  concorrenti
all'iniziativa, le necessita' gestionali e contestualmente dimostrare
la  parziale copertura dell'impegno finanziario previsto indicando la
provenienza delle risorse a disposizione.