Art. 14.
                         F o r m a z i o n e
 
   1.  La  Regione,  nell'ambito  dei  piani,  dei  programmi,  delle
direttive  e  con  le modalita' di cui alla legge regionale 24 luglio
1979, n. 19, concernente la formazione alle professioni, nonche'  con
riguardo  ai programmi di interesse comunitario a gestione regionale,
promuove azioni formative per:
     a)  sostenere la nascita e il decollo delle imprese destinatarie
delle  provvidenze  di  cui  alla  presente  legge,  con  particolare
riferimento alle imprese femminili;
     b) sostenere la crescita delle imprese destinatarie dei benefici
di  cui alla presente legge attraverso piani di formazione articolati
in  funzione  delle  diverse  professionalita'   e   ruoli   presenti
nell'impresa.
   2.  La  Regione  concede inoltre alle imprese di cui alla presente
legge contributi per la partecipazione ad iniziative  congruenti  con
l'attivita'  prevalente dell'impresa. Gli importi non potranno super-
are il cinquanta per cento delle spese effettivamente  sostenute  per
la partecipazione ai suddetti corsi ed in ogni caso l'importo massimo
concedibile e' di Lire 10.000.000. Detti contributi non sono in alcun
modo cumulabili con altre provvidenze finalizzate a ridurre gli oneri
aziendali   relativi   alle   spese  di  investimento  in  formazione
professionale.
   3. I contributi di cui al comma 2 sono riservati per  il  sessanta
per cento alle imprese femminili.
   4.  La  Regione  sostiene altresi' gli interventi formativi e/o di
aggiornamento professionale, progettati e realizzati dalle imprese di
cui al Titolo III, riguardanti il personale  coinvolto  nel  progetto
innovativo  aziendale  concedendo  alle imprese contributi fino ad un
massimo di Lire 5.000.000.