Art. 14. F o r m a z i o n e 1. La Regione, nell'ambito dei piani, dei programmi, delle direttive e con le modalita' di cui alla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, concernente la formazione alle professioni, nonche' con riguardo ai programmi di interesse comunitario a gestione regionale, promuove azioni formative per: a) sostenere la nascita e il decollo delle imprese destinatarie delle provvidenze di cui alla presente legge, con particolare riferimento alle imprese femminili; b) sostenere la crescita delle imprese destinatarie dei benefici di cui alla presente legge attraverso piani di formazione articolati in funzione delle diverse professionalita' e ruoli presenti nell'impresa. 2. La Regione concede inoltre alle imprese di cui alla presente legge contributi per la partecipazione ad iniziative congruenti con l'attivita' prevalente dell'impresa. Gli importi non potranno super- are il cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione ai suddetti corsi ed in ogni caso l'importo massimo concedibile e' di Lire 10.000.000. Detti contributi non sono in alcun modo cumulabili con altre provvidenze finalizzate a ridurre gli oneri aziendali relativi alle spese di investimento in formazione professionale. 3. I contributi di cui al comma 2 sono riservati per il sessanta per cento alle imprese femminili. 4. La Regione sostiene altresi' gli interventi formativi e/o di aggiornamento professionale, progettati e realizzati dalle imprese di cui al Titolo III, riguardanti il personale coinvolto nel progetto innovativo aziendale concedendo alle imprese contributi fino ad un massimo di Lire 5.000.000.