Art. 15.
      Criteri di accesso ai benefici e selezione delle domande
 
   1. La Giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della
presente legge determina i criteri e le  modalita'  per  accedere  ai
contributi.  Con  la  legge  annuale di bilancio vengono definiti gli
stanziamenti sui Titoli II e III.
   2. Determina inoltre i criteri e le modalita' per l'istruttoria  e
la valutazione dei progetti.
   3.  Per  l'istruttoria e la valutazione dei progetti e' costituito
con  atto  dell'Assessore  competente  in  materia  di  industria   e
artigianato un apposito Gruppo di valutazione tecnica.
   4.  Per  le  attivita'  di cui al comma 3 il Gruppo di valutazione
potra' avvalersi di consulenze tecniche ai sensi degli artt. 19 e  20
della  legge  regionale  12  dicembre  1985,  n.  27,  ovvero  potra'
stipulare convenzioni con enti  o  organismi  esperti  nelle  materie
oggetto della presente legge.
   5.  In  occasione  della  verifica  annuale di cui all'art. 16, la
Giunta regionale destina alle altre imprese la quota di cui al  comma
1 eventualmente non utilizzata.