Art. 15. Criteri di accesso ai benefici e selezione delle domande 1. La Giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge determina i criteri e le modalita' per accedere ai contributi. Con la legge annuale di bilancio vengono definiti gli stanziamenti sui Titoli II e III. 2. Determina inoltre i criteri e le modalita' per l'istruttoria e la valutazione dei progetti. 3. Per l'istruttoria e la valutazione dei progetti e' costituito con atto dell'Assessore competente in materia di industria e artigianato un apposito Gruppo di valutazione tecnica. 4. Per le attivita' di cui al comma 3 il Gruppo di valutazione potra' avvalersi di consulenze tecniche ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, ovvero potra' stipulare convenzioni con enti o organismi esperti nelle materie oggetto della presente legge. 5. In occasione della verifica annuale di cui all'art. 16, la Giunta regionale destina alle altre imprese la quota di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata.