Art. 17.
                 Concessione e revoca dei contributi
 
   1. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria delle domande,
forma una graduatoria dei progetti da finanziare. Essa delibera, ogni
semestre,  la concessione dei contributi previsti dagli artt. 10 e 11
sulla base  delle  risorse  disponibili  e  seguendo  l'ordine  della
graduatoria.
   2.  La Giunta regionale puo' disporre la revoca dei contributi nei
seguenti casi:
     a) mancata attuazione del progetto;
     b) modifica del progetto non comunicata all'autorita' regionale;
     c) modifica del progetto non approvata dall'autorita' regionale.