Art. 17. Concessione e revoca dei contributi 1. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria delle domande, forma una graduatoria dei progetti da finanziare. Essa delibera, ogni semestre, la concessione dei contributi previsti dagli artt. 10 e 11 sulla base delle risorse disponibili e seguendo l'ordine della graduatoria. 2. La Giunta regionale puo' disporre la revoca dei contributi nei seguenti casi: a) mancata attuazione del progetto; b) modifica del progetto non comunicata all'autorita' regionale; c) modifica del progetto non approvata dall'autorita' regionale.