Art. 19.
            Abrogazione di norme e disposioni transitorie
 
   1. La legge regionale 10 settembre 1987, n. 29, e' abrogata.
   2. I procedimenti per la liquidazione  di  contributi  riguardanti
progetti  approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge
sono disciplinati dalle disposizioni della legge regionale n. 29  del
1987 fino alla loro conclusione.
   3.  Le  domande  presentate per la concessione di nuovi contributi
dovranno essere riproposte  con  riferimento  ai  requisiti  previsti
nella presente legge.