Art. 19. Abrogazione di norme e disposioni transitorie 1. La legge regionale 10 settembre 1987, n. 29, e' abrogata. 2. I procedimenti per la liquidazione di contributi riguardanti progetti approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati dalle disposizioni della legge regionale n. 29 del 1987 fino alla loro conclusione. 3. Le domande presentate per la concessione di nuovi contributi dovranno essere riproposte con riferimento ai requisiti previsti nella presente legge.