Art. 2.
               Destinatari degli interventi regionali
 
   1. Sono destinatarie dei benefici previsti dalla presente legge le
imprese  che  presentino caratteri di innovazione nel prodotto, o nel
processo, o nel modello organizzativo, o nel rapporto col mercato,  o
nel  grado  di  integrazione con altre imprese e che rientrino in una
delle seguenti fattispecie:
     a) le imprese costituite ex novo e che non si  configurano  come
continuazione  di  imprese  preesistenti,  in  particolare quelle che
rientrano in una delle tipologie previste dagli artt. 3,4 e 5;
     b) le imprese gia' esistenti di cui divengano titolari  soggetti
in  precedenza  non titolari d'impresa e di eta' inferiore a quaranta
anni e che apportino significative innovazioni  nel  prodotto  o  nel
processo, anche attraverso l'acquisizione di nuove tecnologie;
     c)  le  nuove  imprese  derivanti  da fusioni tra imprese di cui
all'art. 7;
     d) le nuove imprese formate da dipendenti di aziende in crisi  o
in ristrutturazione di cui all'art. 6.
   2. Per l'ammissione ai benefici disciplinati dalla presente legge,
la  nascita di nuove imprese o la successione nella titolarita' delle
imprese stesse, previste al comma 1, debbono essere intervenute entro
il termine dei dodici  mesi  precedenti  la  data  delle  domande  di
ammissione  in  questione.  In  via transitoria, per il primo anno di
applicazione della presente legge,  sono  ammesse  le  imprese  sorte
entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.
   3.   Le   imprese   di   cui   sopra  devono  avere  sede  legale,
amministrativa e  operativa  nel  territorio  della  regione  Emilia-
Romagna,  devono  avere  dimensioni  occupazionali  non  superiori  a
cinquanta dipendenti e devono avere i requisiti di piccola impresa di
cui  al  decreto  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato  1  giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 151 del 30 giugno 1993.