Art. 20.
                        Copertura finanziaria
 
   1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la
Regione Emilia-Romagna fa fronte:
     a)  per  quanto  riguarda  gli interventi previsti all'art. 10 e
all'art. 11 con l'istituzione di appositi capitoli nella parte  spesa
del   bilancio   regionale  che  verranno  dotati  dei  finanziamenti
necessari mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno di
volta  in  volta  disposte  in  sede  di  approvazione  della   legge
finanziaria  regionale,  ai  sensi  dell'art.  13-  bis  della  legge
regionale 6 luglio 1977, n. 31;
     b) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 12,  comma
1,  lett.  c),  all'art.  13  e  all'art.  14,  commi 2 e 4, mediante
istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del  bilancio  di
previsione,  che  verranno  dotati della necessaria disponibilita' in
sede  di  approvazione  della  legge  annuale  di  bilancio,  a norma
dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 15 febbraio 1994
 
                               BERSANI