Art. 20. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte: a) per quanto riguarda gli interventi previsti all'art. 10 e all'art. 11 con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno di volta in volta disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 13- bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31; b) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), all'art. 13 e all'art. 14, commi 2 e 4, mediante istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 15 febbraio 1994 BERSANI