Art. 3. Imprese ad alta tecnologia 1. Rientrano nelle tipologie previste dalla presente legge le imprese ad alta tecnologia che oltre a presentare i caratteri innovativi di cui all'art. 2 abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) sviluppino innovazioni che presentino una capacita' di applicazione settoriale e intersettoriale o sviluppino un indotto tecnologico atto a qualificare il tessuto produttivo locale; b) introducano nuovi prodotti o processi produttivi ovvero migliorino prodotti o processi gia' esistenti; c) operino, con tecnologie innovative, nel campo del disinquinamento e della sperimentazione di tecnologie a minor impatto ambientale, del recupero o smaltimento di sottoprodotti e nei settori del risparmio energetico e delle energie rinnovabili; d) contribuiscano allo sviluppo dei materiali avanzati. 2. Nella concessione dei contributi hanno priorita': a) le innovazioni di prodotti; b) le innovazioni che presentino una capacita' di applicazione settoriale e intersettoriale e siano idonee a determinare la domanda di nuove professionalita' e di nuove opportunita' occupazionali.