Art. 3.
                     Imprese ad alta tecnologia
 
   1. Rientrano nelle tipologie  previste  dalla  presente  legge  le
imprese  ad  alta  tecnologia  che  oltre  a  presentare  i caratteri
innovativi di cui  all'art.  2  abbiano  almeno  una  delle  seguenti
caratteristiche:
     a)  sviluppino  innovazioni  che  presentino  una  capacita'  di
applicazione settoriale e intersettoriale  o  sviluppino  un  indotto
tecnologico atto a qualificare il tessuto produttivo locale;
     b)  introducano  nuovi  prodotti  o  processi  produttivi ovvero
migliorino prodotti o processi gia' esistenti;
     c)  operino,  con   tecnologie   innovative,   nel   campo   del
disinquinamento e della sperimentazione di tecnologie a minor impatto
ambientale, del recupero o smaltimento di sottoprodotti e nei settori
del risparmio energetico e delle energie rinnovabili;
     d) contribuiscano allo sviluppo dei materiali avanzati.
   2. Nella concessione dei contributi hanno priorita':
     a) le innovazioni di prodotti;
     b)  le  innovazioni che presentino una capacita' di applicazione
settoriale e intersettoriale e siano idonee a determinare la  domanda
di nuove professionalita' e di nuove opportunita' occupazionali.