Art. 4.
                        Le imprese femminili
 
   1.  Rientrano  nelle  tipologie  previste  dalla presente legge le
imprese che oltre a presentare i caratteri innovativi di cui all'art.
2 e ad essere gestite personalmente da donne, rispondano ai  seguenti
requisiti:
     a)  nel caso di imprese individuali, quelle imprese di cui siano
titolari donne;
      b) nel caso di societa', le imprese nelle quali i due terzi del
capitale sociale siano di proprieta' di donne, ovvero le  imprese  la
cui compagine societaria sia costituita per due terzi da donne.
   2.  Ai  fine  di  agevolare l'accesso delle imprese femminili alle
provvidenze previste dalla presente legge, la Regione si  impegna  ad
operare  affinche'  venga  offerta  un'adeguata  informazione e siano
rimossi eventuali ostacoli incontrati  dalle  donne  nell'accesso  ai
servizi e al credito.