Art. 4. Le imprese femminili 1. Rientrano nelle tipologie previste dalla presente legge le imprese che oltre a presentare i caratteri innovativi di cui all'art. 2 e ad essere gestite personalmente da donne, rispondano ai seguenti requisiti: a) nel caso di imprese individuali, quelle imprese di cui siano titolari donne; b) nel caso di societa', le imprese nelle quali i due terzi del capitale sociale siano di proprieta' di donne, ovvero le imprese la cui compagine societaria sia costituita per due terzi da donne. 2. Ai fine di agevolare l'accesso delle imprese femminili alle provvidenze previste dalla presente legge, la Regione si impegna ad operare affinche' venga offerta un'adeguata informazione e siano rimossi eventuali ostacoli incontrati dalle donne nell'accesso ai servizi e al credito.