Art. 7.
                         Fusioni tra imprese
 
  1. Rientrano nella tipologia di cui  alla  lett.  c)  del  comma  1
dell'art.   2   le  imprese  derivanti  da  fusioni  che  introducano
significative innovazioni finalizzate  alla  razionalizzazione  delle
funzioni,  all'abbattimento  dei  costi  ed  al  rafforzamento  della
capacita' di penetrazione nel mercato.