Art. 8. Destinatari dell'intervento regionale 1. Sono destinatarie dei benefici della presente legge le imprese, aventi sede legate, operativa e amministrativa nel territorio regionale, che abbiano dimensioni occupazionali fino a duecentocinquanta dipendenti, e i requisiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1XX giugno 1993 e realizzino almeno uno dei seguenti interventi innovativi: a) progettazione di prodotti che si distinguano rispetto ai precedenti per caratteristiche tecniche, materiali, componenti utilizzati o prestazioni; o di prodotti introdotti per la prima volta sul mercato dall'impresa stessa, il cui uso o caratteristiche in termini di prestazioni e/o costruzione tecnica/disegno/impiego di materiali e componenti sia nuovo o sostanzialmente modificato; b) progettazione di nuovi processi produttivi; c) realizzazione di nuovi processi produttivi ovvero miglioramento sostanziale di processi produttivi esistenti; d) progettazione di tecnologie o impianti a minor impatto ambientale nel campo dell'aria, dell'acqua e del rumore, nonche' del recupero o riutilizzo di rifiuti o materie prime secondarie; e) messa in opera di tecnologie o impianti, ovvero modifiche di processi produttivi a minor impatto ambientale nel campo dell'aria, dell'acqua e del rumore; f) sperimentazione di nuove tecnologie o nuovi processi produttivi con carattere dimostrativo.