Art. 8.
                Destinatari dell'intervento regionale
 
   1. Sono destinatarie dei benefici della presente legge le imprese,
aventi   sede  legate,  operativa  e  amministrativa  nel  territorio
regionale,   che   abbiano   dimensioni    occupazionali    fino    a
duecentocinquanta dipendenti, e i requisiti stabiliti dal decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1XX giugno
1993 e realizzino almeno uno dei seguenti interventi innovativi:
     a)  progettazione  di  prodotti  che  si distinguano rispetto ai
precedenti  per  caratteristiche  tecniche,   materiali,   componenti
utilizzati o prestazioni; o di prodotti introdotti per la prima volta
sul  mercato  dall'impresa  stessa,  il  cui uso o caratteristiche in
termini di prestazioni  e/o  costruzione  tecnica/disegno/impiego  di
materiali e componenti sia nuovo o sostanzialmente modificato;
     b) progettazione di nuovi processi produttivi;
     c)   realizzazione   di   nuovi   processi   produttivi   ovvero
miglioramento sostanziale di processi produttivi esistenti;
     d) progettazione  di  tecnologie  o  impianti  a  minor  impatto
ambientale  nel campo dell'aria, dell'acqua e del rumore, nonche' del
recupero o riutilizzo di rifiuti o materie prime secondarie;
     e) messa in opera di tecnologie o impianti, ovvero modifiche  di
processi  produttivi  a minor impatto ambientale nel campo dell'aria,
dell'acqua e del rumore;
     f)  sperimentazione  di  nuove  tecnologie  o   nuovi   processi
produttivi con carattere dimostrativo.