Art. 9.
                           P r i o r i t a
 
   1.  Ai  fini della concessione dei benefici alle imprese di cui al
presente titolo, si considerano prioritari:
     a)  i  progetti  di  ricerca  presentati  da  piu'  imprese   in
collegamento tra di loro;
     b)  le  innovazioni che presentino una capacita' di applicazione
settoriale e intersettoriale e siano idonee a determinare la  domanda
di nuove professionalita' e di nuove opportunita' occupazionali;
     c)  le  innovazioni  realizzate ovvero applicate in collegamento
con le Universita' degli studi o con qualificati  centri  di  ricerca
scientifica nazionali e internazionali;
     d) gli interventi che determinano il trasferimento di tecnologie
innovative  tramite  programmi  di europartenariato e altri programmi
specifici della CEE.