Art. 9. P r i o r i t a 1. Ai fini della concessione dei benefici alle imprese di cui al presente titolo, si considerano prioritari: a) i progetti di ricerca presentati da piu' imprese in collegamento tra di loro; b) le innovazioni che presentino una capacita' di applicazione settoriale e intersettoriale e siano idonee a determinare la domanda di nuove professionalita' e di nuove opportunita' occupazionali; c) le innovazioni realizzate ovvero applicate in collegamento con le Universita' degli studi o con qualificati centri di ricerca scientifica nazionali e internazionali; d) gli interventi che determinano il trasferimento di tecnologie innovative tramite programmi di europartenariato e altri programmi specifici della CEE.