Art. 2.
   Modalita' di utilizzazione e rendicontazione dei finanziamenti
 
   1. L'E.B.R.E.T. concede alle imprese artigiane di cui all'art.  5,
comma  8,  del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, che ne facciano richiesta, le  anticipazioni  di
cui  all'art.  1  della  presente  legge, sulla base delle domande di
finanziamento  dalle  stesse  presentate  ai  competenti  uffici  del
Ministero del lavoro.
   2.  L'anticipazione e' utilizzata dalle imprese nel rispetto delle
disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 5  del  D.L.  20  maggio
1993,  n.  148  ed e' rimborsata all'E.B.R.E.T. non appena si rendano
disponibili  i   contributi   statali   relativi   al   periodo   cui
l'anticipazione stessa si riferisce.
   3.  L'E.B.R.E.T.  trasmette  alla  Giunta  regionale una relazione
annuale sullo  stato  di  utilizzazione  del  finanziamento  concesso
contenente   in   ogni  caso  l'elenco  delle  imprese  beneficiarie,
l'entita' delle anticipazioni  concesse  a  ciascuna  impresa  ed  il
numero dei lavoratori interessati.
   4.  La  Giunta  regionale  esercita il controllo, anche attraverso
ispezioni, verifiche e  richieste  di  atti  sul  rispetto  da  parte
dell'E.B.R.E.T.  della destinazione del finanziamento di cui all'art.
1,   nonche'   sulla   regolarita'   dell'erogazione   alle   imprese
beneficiarie.