Art. 2. Modalita' di utilizzazione e rendicontazione dei finanziamenti 1. L'E.B.R.E.T. concede alle imprese artigiane di cui all'art. 5, comma 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che ne facciano richiesta, le anticipazioni di cui all'art. 1 della presente legge, sulla base delle domande di finanziamento dalle stesse presentate ai competenti uffici del Ministero del lavoro. 2. L'anticipazione e' utilizzata dalle imprese nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 ed e' rimborsata all'E.B.R.E.T. non appena si rendano disponibili i contributi statali relativi al periodo cui l'anticipazione stessa si riferisce. 3. L'E.B.R.E.T. trasmette alla Giunta regionale una relazione annuale sullo stato di utilizzazione del finanziamento concesso contenente in ogni caso l'elenco delle imprese beneficiarie, l'entita' delle anticipazioni concesse a ciascuna impresa ed il numero dei lavoratori interessati. 4. La Giunta regionale esercita il controllo, anche attraverso ispezioni, verifiche e richieste di atti sul rispetto da parte dell'E.B.R.E.T. della destinazione del finanziamento di cui all'art. 1, nonche' sulla regolarita' dell'erogazione alle imprese beneficiarie.