Art. 3.
          Erogazione e recupero del finanziamento regionale
 
   1.  La  Giunta  regionale  provvede  ad  erogare  all'E.B.R.E.T. i
finanziamenti previsti dalla presente legge.
   2.  La  Giunta  regionale  determina  le  garanzie  da  richiedere
all'E.B.R.E.T. nonche', qualora venga meno la necessita' di concedere
anticipazioni  alle  imprese  artigiane,  i  tempi  e le modalita' di
restituzione del finanziamento.
   3. La Giunta  regionale  procede  alla  revoca  del  finanziamento
all'E.B.R.E.T.   qualora  riscontri  l'inadempimento  degli  obblighi
previsti dall'art. 2 della presente legge.