Art. 3. Erogazione e recupero del finanziamento regionale 1. La Giunta regionale provvede ad erogare all'E.B.R.E.T. i finanziamenti previsti dalla presente legge. 2. La Giunta regionale determina le garanzie da richiedere all'E.B.R.E.T. nonche', qualora venga meno la necessita' di concedere anticipazioni alle imprese artigiane, i tempi e le modalita' di restituzione del finanziamento. 3. La Giunta regionale procede alla revoca del finanziamento all'E.B.R.E.T. qualora riscontri l'inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 2 della presente legge.