Art. 4.
                          Norme frnanzrnrze
 
   1. Agli oneri  derivanti  dalla  presente  legge  definiti  in  L.
300.000.000  si  fara'  fronte, per l'esercizio 1994, con la seguente
variazione di bilancio agli stati di previsione di competenza e cassa
come segue:
   (Omissis).
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente ai sensi dell'art. 28
dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra  in  vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 21 dicembre 1994
 
                                CHITI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 25
novembre 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo  il  19
dicembre 1994.