Art. 4. Norme frnanzrnrze 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge definiti in L. 300.000.000 si fara' fronte, per l'esercizio 1994, con la seguente variazione di bilancio agli stati di previsione di competenza e cassa come segue: (Omissis). La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 21 dicembre 1994 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 25 novembre 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 19 dicembre 1994.