IL CONSlGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  1  comma  dell'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1993, n.
27, dopo le parole: "nuove imprese" sono  inserite  le  seguenti:  ",
come determinate al 2 comma del successivo art. 2,".
   2. Al 2 comma dell'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1993, n.
27,  sono  aggiunte,  in fine, le parole: "e devono avere immobilizzi
tecnici materiali ed immateriali non costituiti, prevalentemente,  da
beni  provenienti  da  cessione  o  conferimento di azienda o rami di
azienda".
   3.  All'ultimo  periodo  del  4  comma  dell'art.  2  della  legge
regionale  26  aprile  1993,  n.  27,  sono  soppresse  le parole: "a
responsabilita' limitata".
   4.  Alla  lettera a) del 1 comma dell'art. 8 della legge regionale
26 aprile 1993, n. 27, dopo la parola: "beneficiarie"  sono  inserite
le  seguenti: ", le eventuali esclusioni, le limitazioni territoriali
di cui al 2 comma del successivo art. 9,".
   5. Al 1 comma dell'art. 8 della legge regionale 26 aprile 1993, n.
27, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:  h)  i  compensi  alla
Fidi  Toscana  S.p.a.  per  l'attivita'  svolta nell'attuazione della
presente legge".
   6. All'art. 9 della legge regionale 26  aprile  1993,  n.  27,  la
rubrica  "Cumulo" e' sostituita dalla seguente: "Cumulo e limitazioni
territoriali" ed il 2 comma e' sostituito dal seguente:
   "2. Con la deliberazione di  cui  al  precedente  art.  8  possono
essere  disposte limitazioni territoriali, anche parziali, per quanto
riguarda la tipologia di  impresa,  per  l'accesso  ai  finanziamenti
della  presente  legge,  in relazione all'operativita' sul territorio
regionale di incentivazioni aventi finalita' analoghe a quelle  della
presente legge".
   7.  Il  5 comma dell'art. 10 della legge regionale 26 aprile 1993,
n. 27, e' sostituito dal seguente:
   "5. La Giunta regionale esercita controlli,  anche  ispettivi,  in
merito all'attuazione della presente legge.
   Le   risultanze   dei   controlli   sulle   aziende  ammesse  alle
agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono trasmesse
alla Fidi Toscana S.p.a. per gli atti conseguenti.
   Il rifiuto dei controlli di cui  al  presente  comma  comporta  la
sospensione  delle agevolazioni concesse, da parte della Fidi Toscana
S.p.a.
   L'impresa beneficiaria delle agevolazioni e' considerata  decaduta
dalle  stesse  qualora  sia  accertata  la non sussistenza o il venir
meno, originari o successivi, dei requisiti previsti  dalla  presente
legge  per  la  concessione delle agevolazioni, nel qual caso la Fidi
Toscana S.p.a. provvede al recupero delle agevolazioni  concesse;  la
Fidi   Toscana  S.p.a.  provvede  altresi'  al  recupero  qualora  il
beneficiario persista nel rifiutare i controlli della Regione".