Art. 2.
                      Interpretazione autentica
 
   1. Il 2 comma dell'art. 11 della legge regionale 26  aprile  1993,
n.  27,  va  interpretato  nel senso che i rapporti e le obbligazioni
sorte  dalle  leggi  regionali  e  dalle  deliberazioni  ivi   citate
continuano ad essere integralmente regolati dalla disciplina prevista
dalle leggi e deliberazioni regionali medesime.
   2. Al 4 comma dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1993, n.
27, al posto di "art. 9" leggasi "art. 7".