Art. 2. Interpretazione autentica 1. Il 2 comma dell'art. 11 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, va interpretato nel senso che i rapporti e le obbligazioni sorte dalle leggi regionali e dalle deliberazioni ivi citate continuano ad essere integralmente regolati dalla disciplina prevista dalle leggi e deliberazioni regionali medesime. 2. Al 4 comma dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, al posto di "art. 9" leggasi "art. 7".