Art. 2. 1. All'art. 17 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 e' aggiunto il seguente comma 4: "4. Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 9 si fa fronte per l'esercizio 1994 con la conseguente variazione per competenza e cassa: (Omissis). La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 28 dicembre 1994 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 25 novembre 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 24 dicembre 1994.