Art. 2.
 
   1. All'art. 17 della legge regionale 26  aprile  1993,  n.  28  e'
aggiunto il seguente comma 4:
   "4.  Agli  oneri  di  spesa derivanti dall'art. 9 si fa fronte per
l'esercizio 1994 con  la  conseguente  variazione  per  competenza  e
cassa:
    (Omissis).
   La  presente  legge  e'  pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente ai sensi dell'art. 28
dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra  in  vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 28 dicembre 1994
 
                                CHITI
 
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 25
novembre  1994  ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 24
dicembre 1994.