Art. 4. Forme ed ammontare del contributo Possono essere concessi, con le procedure di cui al successivo art. 5, contributi in conto capitale una tantum fino ad un massimo di L. 30.000.000 per ogni operaio assunto. Detto contributo non puo' essere, comunque, superiore agli oneri gravanti l'impresa cooperativa per 18 (diciotto) mensilita' di retribuzione lorda contrattuale relativa al soggetto interessato.