Art. 4.
                  Forme ed ammontare del contributo
 
   Possono essere concessi, con le procedure  di  cui  al  successivo
art. 5, contributi in conto capitale una tantum fino ad un massimo di
L.  30.000.000  per  ogni  operaio assunto. Detto contributo non puo'
essere, comunque, superiore agli oneri gravanti l'impresa cooperativa
per 18  (diciotto)  mensilita'  di  retribuzione  lorda  contrattuale
relativa al soggetto interessato.