Art. 6. Procedure di concessione e liquidazione del contributo Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio regionale provvede con proprio atto a concedere, sulla base di preventiva istruttoria della Giunta regionale, i contributi alle imprese cooperative aventi diritto, calcolando l'ammontare della percentuale di contributo per ogni addetto assunto, in base alle risorse disponibili allo scopo sul relativo capitolo del bilancio di riferimento. Alla liquidazione dei contributi provvede la Giunta regionale previo rilascio di fidejussione da parte dell'impresa beneficiaria a garanzia della continuita' del rapporto di lavoro per almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di liquidazione del contributo stesso, degli operai per i quali e' stato concesso il contributo.