Art. 6.
       Procedure di concessione e liquidazione del contributo
 
   Entro il  30  settembre  di  ogni  anno,  il  Consiglio  regionale
provvede  con  proprio  atto  a  concedere,  sulla base di preventiva
istruttoria  della  Giunta  regionale,  i  contributi  alle   imprese
cooperative  aventi diritto, calcolando l'ammontare della percentuale
di  contributo  per  ogni  addetto  assunto,  in  base  alle  risorse
disponibili  allo  scopo  sul  relativo  capitolo  del  bilancio   di
riferimento.
   Alla  liquidazione  dei  contributi  provvede  la Giunta regionale
previo rilascio di fidejussione da parte dell'impresa beneficiaria  a
garanzia  della  continuita'  del  rapporto  di  lavoro per almeno 24
(ventiquattro) mesi dalla data di liquidazione del contributo stesso,
degli operai per i quali e' stato concesso il contributo.