Art. 7.
                            Prescrizioni
 
   Sono esclusi dal calcolo  per  la  determinazione  dei  contributi
previsti  dalla  legge,  gli  operai  forestali per i quali l'impresa
cooperativa  di  provenienza  abbia  gia'  goduto   nel   quinquennio
precedente dei benefici previsti dalla presente legge.
   L'impresa  cooperativa  che ha cessato l'attivita' di forestazione
ai sensi della presente legge, e'  esclusa  da  qualsiasi  contributo
regionale in materia di forestazione per la durata di cinque anni.