Art. 7. Prescrizioni Sono esclusi dal calcolo per la determinazione dei contributi previsti dalla legge, gli operai forestali per i quali l'impresa cooperativa di provenienza abbia gia' goduto nel quinquennio precedente dei benefici previsti dalla presente legge. L'impresa cooperativa che ha cessato l'attivita' di forestazione ai sensi della presente legge, e' esclusa da qualsiasi contributo regionale in materia di forestazione per la durata di cinque anni.