Art. 8.
                          Norme transitorie
 
   Per  l'anno  1994, all'attuazione della presente legge provvede la
Giunta regionale.
   Le  imprese  cooperative  interessate  devono  presentare  domanda
corredata  dalla  documentazione  richiesta  entro  e non oltre dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   L'entrata in vigore  della  presente  legge  avviene  con  la  sua
pubblicazione.