Art. 8. Norme transitorie Per l'anno 1994, all'attuazione della presente legge provvede la Giunta regionale. Le imprese cooperative interessate devono presentare domanda corredata dalla documentazione richiesta entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'entrata in vigore della presente legge avviene con la sua pubblicazione.