Art. 9. Norme finanziarie Al finanziamento della presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio per l'anno 1994: (Omissis). Per gli esercizi successivi, si provvede con legge annua di bilancio. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 31 dicembre 1994 FRATINI (incaricato con D.P.G.R. 18-6-1993, n. 340) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 25 novembre 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 30 dicembre 1994.