Art. 9.
                          Norme finanziarie
 
   Al  finanziamento  della  presente  legge  si provvede mediante la
seguente variazione al bilancio per l'anno 1994:
    (Omissis).
   Per gli esercizi  successivi,  si  provvede  con  legge  annua  di
bilancio.
   La  presente  legge  e'  pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente ai sensi dell'art. 28
dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra  in  vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 31 dicembre 1994
 
                               FRATINI
             (incaricato con D.P.G.R. 18-6-1993, n. 340)
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 25
novembre 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo  il  30
dicembre 1994.