Art. 2. 1. Il Consiglio regionale, anche su proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera l'adesione ad organismi, comitati ed associazioni che abbiano scopi di ricerca, approfondimento, coordinamento ed impulso degli aspetti istituzionali attinenti alle competenze ed alle attivita' delle assemblee legislative, ovvero scopi di studio e di informazione sui problemi tecnico-istituzionali delle assemblee legislative. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.