Art. 2.
 
   1.  Il  Consiglio  regionale,  anche  su  proposta dell'Ufficio di
Presidenza,   delibera   l'adesione   ad   organismi,   comitati   ed
associazioni   che   abbiano   scopi   di  ricerca,  approfondimento,
coordinamento ed impulso degli aspetti istituzionali  attinenti  alle
competenze  ed  alle  attivita'  delle  assemblee legislative, ovvero
scopi di studio e di informazione sui problemi  tecnico-istituzionali
delle assemblee legislative.
   2.  Le  deliberazioni  di  cui  al  comma  1  sono  pubblicate sul
Bollettino ufficiale della Regione.