Art. 2. Integrazioni all'art. 9 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 3 del 1993 vengono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola "benefici" sono aggiunte le parole "di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 7"; b) al termine, dopo le parole "legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2.", viene aggiunta la seguente frase: "Alla concessione, liquidazione ed erogazione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 7 provvede la Regione.".