Art. 2.
 Integrazioni all'art. 9 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3
 
   1.  Al  comma  2  dell'art.  9 della legge regionale n. 3 del 1993
vengono apportate le seguenti modifiche:
     a) dopo la parola "benefici" sono aggiunte  le  parole  "di  cui
alla lett. c) del comma 3 dell'art. 7";
     b)  al termine, dopo le parole "legge regionale 20 gennaio 1986,
n. 2.", viene aggiunta la seguente frase:
    "Alla concessione, liquidazione ed erogazione dei  contributi  di
cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  3  dell'art. 7 provvede la
Regione.".