Art. 3.
  Modifica all'art. 10 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3
 
   1. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale  n.  3  del  1993
sono   soppresse   le   parole  "alla  concessione,  liquidazione  ed
erogazione del contributo".