Art. 4. Modifica all'art. 12 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 1. Il comma 2 dell'art. l2 della legge regionale n. 3 del 1993 e' cosi' sostituito: "2. I contributi a favore delle imprese private, comprese le societa' a capitale misto pubblico e privato, sono erogati con le seguenti modalita': a) nel caso di contributi di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 7, all'Istituto di credito mutuante in rate semestrali posticipate; b) nel caso di contributi di cui alla lett. b) del comma 3 dell'art. 7, direttamente all'Istituto di credito mutuante in un'unica soluzione in occasione del pagamento della prima rata di ammortamento del mutuo, previa presentazione del contratto di mutuo; c) nel caso di contributi di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 7, direttamente al soggetto beneficiario a stati di avanzamento; d) nel caso di contributi di cui al comma 4-bis dell'art. 7, direttamente al soggetto beneficiario ad ultimazione dell'intervento.".