Art. 4.
  Modifica all'art. 12 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3
 
   1. Il comma 2 dell'art. l2 della legge regionale n. 3 del 1993  e'
cosi' sostituito:
   "2.  I  contributi  a  favore  delle  imprese private, comprese le
societa' a capitale misto pubblico e privato,  sono  erogati  con  le
seguenti modalita':
     a)  nel  caso  di  contributi  di  cui alla lett. a) del comma 3
dell'art. 7, all'Istituto di  credito  mutuante  in  rate  semestrali
posticipate;
     b)  nel  caso  di  contributi  di  cui alla lett. b) del comma 3
dell'art.  7,  direttamente  all'Istituto  di  credito  mutuante   in
un'unica  soluzione  in  occasione  del pagamento della prima rata di
ammortamento del mutuo, previa presentazione del contratto di mutuo;
     c) nel caso di contributi di cui  alla  lett.  c)  del  comma  3
dell'art.  7,  direttamente  al  soggetto  beneficiario  a  stati  di
avanzamento;
     d) nel caso di contributi di cui al  comma  4-bis  dell'art.  7,
direttamente     al     soggetto    beneficiario    ad    ultimazione
dell'intervento.".