Art. 5. Integrazione all'art. 13 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 1. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 3 del 1993 e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. La revoca dei contributi di cui al comma 4-bis dell'art. 7 e' disciplinata dalle disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili.".