Art. 5.
Integrazione all'art. 13 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3
 
   1. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge  regionale  n.  3  del
1993 e' aggiunto il seguente comma:
   "3-bis.  La  revoca dei contributi di cui al comma 4-bis dell'art.
7 e' disciplinata dalle disposizioni del presente articolo, in quanto
applicabili.".