Art. 7.
                          Norme finanziarie
 
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente  legge  ed
ammontanti, in sede di prima applicazione, a L. 500.000.000, si fara'
fronte  con  i  fondi  a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo
globale di cui al Cap. 86350 secondo l'esatta  destinazione  prevista
alla   voce  n.  7  annesso  alla  legge  regionale  di  approvazione
dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio  1994  e
con  l'istituzione  di  un  apposito  capitolo  nella parte spesa del
bilancio regionale.
   2. Per gli esercizi successivi lo stesso  capitolo  verra'  dotato
della  necessaria  disponibilita' in sede di approvazione della legge
annuale di bilancio a norma di quanto disposto  dall'art.  11,  comma
primo  della  legge  regionale  6  luglio  1977,  n.  31 e successive
modifiche ed integrazioni.
   3. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  1,  la
giunta  regionale,  ove  necessario,  e' autorizzata ad apportare con
proprio atto, le conseguenti variazioni al Bilancio di  competenza  e
di cassa, a norma dell'art. 38, comma quarto della legge regionale n.
31 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 18 gennaio 1995
 
                               BERSANI