Art. 7. Norme finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ed ammontanti, in sede di prima applicazione, a L. 500.000.000, si fara' fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86350 secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 7 annesso alla legge regionale di approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1994 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale. 2. Per gli esercizi successivi lo stesso capitolo verra' dotato della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la giunta regionale, ove necessario, e' autorizzata ad apportare con proprio atto, le conseguenti variazioni al Bilancio di competenza e di cassa, a norma dell'art. 38, comma quarto della legge regionale n. 31 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 18 gennaio 1995 BERSANI