(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 7
                        del 28 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  2  della  legge  regionale  2  marzo  1994  n. 15 va cosi'
modificato:
    "A partire dall'entrata in vigore della presente legge la  Giunta
regionale,  al  fine  del  rilascio  delle  autorizzazioni ad aprire,
gestire, ampliare  o  trasformare  poliambulatori,  o  laboratori  di
medicina   nucleare,   di   radiodiagnostica,   di  radioterapia,  di
fisiochinesiterapia e  di  rieducazione  funzionale,  deve  acquisire
dalla  U.S.L.  competente  per territorio la relazione di verifica da
parte della Commissione di cui al successivo  art.  4  dell'esistenza
dei   requisiti   edilizi,   dotazione  di  personale  e  strumentale
specificamente elencati agli artt. 9, 12, 15, 16 e 18".