(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 7 del 28 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 2 della legge regionale 2 marzo 1994 n. 15 va cosi' modificato: "A partire dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, al fine del rilascio delle autorizzazioni ad aprire, gestire, ampliare o trasformare poliambulatori, o laboratori di medicina nucleare, di radiodiagnostica, di radioterapia, di fisiochinesiterapia e di rieducazione funzionale, deve acquisire dalla U.S.L. competente per territorio la relazione di verifica da parte della Commissione di cui al successivo art. 4 dell'esistenza dei requisiti edilizi, dotazione di personale e strumentale specificamente elencati agli artt. 9, 12, 15, 16 e 18".