Art. 2. Alla lettera 1) dell'art. 3 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 15 va aggiunto: "Il divieto di cui al capoverso precedente non si applica quando si tratta di strutture diagnostiche, curative e riabilitative che sono tra di loro integrate o hanno finalita' complementari ed insistono nello stesso complesso sanitario".