Art. 2.
 
   Alla lettera 1) dell'art. 3 della legge regionale 15 febbraio 1994
n. 15 va aggiunto:
    "Il divieto di cui al capoverso precedente non si applica  quando
si  tratta  di  strutture  diagnostiche, curative e riabilitative che
sono tra  di  loro  integrate  o  hanno  finalita'  complementari  ed
insistono nello stesso complesso sanitario".