Art. 3. L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 15 va cosi' modificato: "La domanda deve essere presentata alla U.S.L. competente per territorio, la quale entro 60 giorni dal ricevimento, la trasmette al Dipartimento regionale di sicurezza sociale insieme al verbale della verifica, effettuata dalla Commissione tecnica prevista dall'art. 4, della esistenza dei requisiti edilizi, dotazione di personale e strumentale specificamente elencati negli artt. 9, 12, 15, 16 e 18".