Art. 3.
 
   L'ultimo  comma dell'art. 3 della legge regionale 15 febbraio 1994
n. 15 va cosi' modificato:
    "La domanda deve essere presentata  alla  U.S.L.  competente  per
territorio, la quale entro 60 giorni dal ricevimento, la trasmette al
Dipartimento  regionale di sicurezza sociale insieme al verbale della
verifica, effettuata dalla Commissione tecnica prevista dall'art.  4,
della  esistenza  dei  requisiti  edilizi,  dotazione  di personale e
strumentale specificamente elencati negli artt. 9, 12, 15, 16 e 18".