Art. 10.
                            Norma finale
 
   1. Le disposizioni  della  presente  legge  hanno  efficacia  fino
all'adozione  della  nuova  legge  organica  di  settore  che, previa
verifica e valutazione degli effetti della presente legge, consultate
le organizzazioni sindacali, porti a compimento il processo di delega
delle funzioni  amministrative  alle  province,  in  particolare  per
quanto  concerne  la  programmazione  delle  attivita' formative e la
gestione del personale.