Art. 10. Norma finale 1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia fino all'adozione della nuova legge organica di settore che, previa verifica e valutazione degli effetti della presente legge, consultate le organizzazioni sindacali, porti a compimento il processo di delega delle funzioni amministrative alle province, in particolare per quanto concerne la programmazione delle attivita' formative e la gestione del personale.