Art. 11. Norma finanziaria 1. Alla determinazione delle spese previste dalla presente legge, si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi del primo comma, dell'art. 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni: all'ambito 3, settore 1, obiettivo 8, sono istituiti, per memoria, i seguenti capitoli: cap. 3.1.8.1.3818 "Spese per iniziative di alta formazione professionale di interesse sovraprovinciale, di carattere sperimentale e dei centri alberghieri"; cap. 3.1.8.1.3819 "Spese per la delega alle province della gestione dei centri di formazione professionale dipendenti dalla regione".