Art. 11.
                          Norma finanziaria
 
   1. Alla determinazione delle spese previste dalla presente  legge,
si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, con legge di
approvazione  del  bilancio  dei singoli esercizi, ai sensi del primo
comma, dell'art. 22 della l.r. 31 marzo  1978,  n.  34  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
   2.   Allo  stato  di  previsione  delle  spese  del  bilancio  per
l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni:
    all'ambito  3,  settore  1,  obiettivo  8,  sono  istituiti,  per
memoria, i seguenti capitoli:
    cap.  3.1.8.1.3818  "Spese  per  iniziative  di  alta  formazione
professionale   di   interesse   sovraprovinciale,    di    carattere
sperimentale e dei centri alberghieri";
    cap.  3.1.8.1.3819  "Spese  per  la  delega  alle  province della
gestione dei centri  di  formazione  professionale  dipendenti  dalla
regione".