Art. 2.
                     Piano annuale di attuazione
 
   1.  La  giunta  regionale,  sulla base del provvedimento di cui al
precedente art. 1, adotta il  piano  annuale  regionale  d'attuazione
della  formazione  professionale,  recependo  le  proposte  di  piano
provinciale  annuale  di  attivita',  elaborate  dalle  province  nel
rispetto  delle  direttive  emanate  ai  sensi del successivo art. 3,
nonche' di pareri e proposte avanzate dalla commissione regionale per
l'impiego ai sensi della lett. b), primo  comma  dell'art.  5,  della
legge  28  febbraio 1987 n. 56 concernente "Norme sull'organizzazione
del mercato del lavoro".
   2. Qualora le province non provvedano ad inviare  le  proposte  di
piano  provinciale entro i termini previsti dalle direttive di cui al
successivo art. 3,  la  giunta  regionale  procedera'  ugualmente  ad
adottare il piano annuale regionale.