Art. 2. Piano annuale di attuazione 1. La giunta regionale, sulla base del provvedimento di cui al precedente art. 1, adotta il piano annuale regionale d'attuazione della formazione professionale, recependo le proposte di piano provinciale annuale di attivita', elaborate dalle province nel rispetto delle direttive emanate ai sensi del successivo art. 3, nonche' di pareri e proposte avanzate dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi della lett. b), primo comma dell'art. 5, della legge 28 febbraio 1987 n. 56 concernente "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro". 2. Qualora le province non provvedano ad inviare le proposte di piano provinciale entro i termini previsti dalle direttive di cui al successivo art. 3, la giunta regionale procedera' ugualmente ad adottare il piano annuale regionale.